Riepilogo della direttiva UE: canali di segnalazione esterni e interni

La Direttiva UE sul whistleblowing (2019/1937) ha introdotto una struttura chiara per le segnalazioni di illeciti, suddividendo il processo in due canali principali: canali interni ed esterni. La segnalazione interna consente a dipendenti e collaboratori di sollevare problematiche direttamente all'interno dell'organizzazione, in genere tramite un sistema sicuro e riservato gestito da un team designato o da un fornitore esterno. Questo percorso offre alle aziende l'opportunità di affrontare tempestivamente i problemi, correggere le condotte illecite e ridurre il rischio di ricadute legali o reputazionali. I canali esterni, invece, si riferiscono alle segnalazioni effettuate direttamente alle autorità pubbliche designate da ciascuno Stato membro dell'UE. Queste possono includere organismi anticorruzione, autorità per la protezione dei dati o autorità di regolamentazione finanziaria, a seconda della natura del problema. I whistleblower possono scegliere fin dall'inizio l'una o l'altra strada, soprattutto se temono ritorsioni o ritengono che la segnalazione interna sia inefficace. Sebbene la Direttiva incoraggi le organizzazioni a promuovere innanzitutto la segnalazione interna, tutela allo stesso modo i singoli individui, indipendentemente dal canale utilizzato, a condizione che le informazioni siano autentiche e pertinenti. Per le aziende, questo significa che disporre di un processo interno chiaro e accessibile non è solo un requisito legale, ma anche un modo pratico per creare fiducia e ridurre la probabilità che i problemi vengano inoltrati a organismi di controllo esterni.

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